Statuto

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 05/02/2016

TITOLO I

Articolo 1

Denominazione - Sede – Durata

1. La FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI, denominata anche FONDAZIONE CARIT e di seguito chiamata Fondazione, è una persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro dotata di piena capacità e di autonomia statutaria e gestionale, disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare dal D.Lgs. 17/05/1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni, dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili, dal presente statuto definito anche in aderenza ai principi contenuti nella Carta delle Fondazioni emanata dall’Acri nel 2012, dal Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito “Protocollo d’intesa”.

2. Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Terni e Narni e deriva:
- dalla fusione per incorporazione nel 1988 della Cassa di Risparmio di Narni, fondata nel 1873 da una Associazione di cittadini, nella Cassa di Risparmio di Terni, fondata nel 1846 da una Associazione di cittadini ed eretta in Ente Morale in data 5 settembre 1846, con Decreto della Segreteria di Stato a firma del Cardinale Gizi. La Cassa di Risparmio di Terni ha incorporato nel 1954 il Monte di Credito su Pegno di Terni fondato nel 1467 da Padre Barnaba Manassei;

- dallo scorporo dell’azienda bancaria in data 24 luglio 1992, in attuazione della legge 30/7/1990 n. 218.

3. La Fondazione ha la sua sede legale in Terni ed ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopi, ambiti e settori di operatività

1. Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principalmente ai Comuni di Terni e Narni e ai comuni limitrofi di Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, anche mediante l’esercizio diretto o indiretto di imprese strumentali quali definite all’art. 1, lett. h), del D.Lgs. 17/5/1999 n. 153, attraverso la definizione di progetti, programmi e iniziative anche pluriennali, nei settori come di seguito ammessi, e ricompresi nell’art. 1 punto c bis del D. Lgs. 153/99:

a)    ricerca scientifica e tecnologica;

b)    arte, attività e beni culturali;

c)    salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;

d)    educazione, istruzione e formazione incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola;

e)    volontariato, filantropia e beneficenza;

f)    sviluppo locale.

La Fondazione, nell’ambito dei settori ammessi sopra indicati, sceglie fino a cinque settori “rilevanti”, nel cui esclusivo ambito è possibile l’esercizio diretto o indiretto di imprese strumentali. La scelta è deliberata dal Comitato d'indirizzo  ed avrà validità per almeno tre anni.

2. La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi ed opera in via prevalente nei settori rilevanti assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse, dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

3. La Fondazione dà comunicazione all’Autorità di Vigilanza della scelta dei settori rilevanti e delle eventuali modificazioni; assicura, inoltre, ampia pubblicità alla scelta dei settori effettuata, pubblicando anche nel proprio sito internet, in modo trasparente, completo e facilmente accessibile, le informazioni relative alla propria attività istituzionale, di cui all’art. 11, commi da 2 a 5, del protocollo d’intesa.

4. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri Enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organismi di coordinamento nazionali ed internazionali.

5. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità di gestione ed osserva criteri prudenziali di rischio. Amministra il proprio patrimonio e può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto, per il conseguimento degli scopi istituzionali. Essa può contrarre debiti anche con società dalla stessa direttamente o indirettamente partecipate o ricevere garanzie dalle medesime.

6. La Fondazione assicura il rispetto dell’art. 15 della Legge 266/91.

7. Non è consentito alla Fondazione l’esercizio di funzioni creditizie, come anche è fatto divieto di attuare le forme di intervento previste nell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 153/99 con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

8. Non è consentito alla Fondazione prestare garanzie.

9. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità.

10. L’ammontare complessivo dei debiti della Fondazione non può superare il dieci per cento del proprio patrimonio secondo l’ultimo bilancio approvato.

11. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività in forme dalle quali derivi l’assunzione di responsabilità illimitata.

Articolo 3

Attività della Fondazione

1. La Fondazione svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l’autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio. Al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio può operare sulla base di indirizzi individuati nei programmi pluriennali, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.

2. Le attività della Fondazione dirette al perseguimento degli scopi statutari e delle finalità istituzionali e le modalità di gestione del patrimonio sono disciplinate da appositi regolamenti coerenti con i contenuti della Carta delle Fondazioni, approvati dall’Organo di indirizzo  sentito il Consiglio di amministrazione.

3. Il regolamento per l’attività istituzionale della Fondazione stabilisce i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

4. Il regolamento per la gestione del patrimonio è definito in coerenza con i contenuti dell’articolo 2, commi 5 e 6, e degli articoli 3 e 4 del Protocollo d’intesa.

Articolo 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a)       da cespiti mobiliari ed immobiliari;

b)       dal fondo di riserva obbligatoria prevista dall’art. 8, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 153/99;

c)       da fondi di riserva costituiti per qualsiasi finalità, da sottoporre alla preventiva valutazione dell’Autorità di Vigilanza.

2. Ad esso confluiscono:

- le liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;
- le plusvalenze e le minusvalenze di cui all’art. 9, comma 4, del D.Lgs. 153/99.

3. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale Ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

4. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego, la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica.

La Fondazione verifica regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione, adottando nel caso le conseguenti misure correttive.

5. E’ vietato distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai Soci, ai componenti del Comitato di indirizzo, agli Amministratori ed ai dipendenti della Fondazione, con esclusione dei compensi previsti dall’art. 4, comma 1, lett. b), punto 2, del D.Lgs. 153/99.

6. Nell’amministrazione del patrimonio dovranno essere comunque osservati criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. La gestione del patrimonio mobiliare, se svolta all’interno, dovrà avvenire con modalità organizzative idonee ad assicurarne la separazione contabile ed amministrativa dalle altre attività. La gestione può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24/2/98 n. 58. L’affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni deve avvenire in base a criteri di scelta rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione. La gestione patrimoniale non potrà essere affidata a società di gestione che abbiano dipendenti, promotori, soggetti legati da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o Amministratori negli organi della Fondazione.

7. Nella gestione del patrimonio si osservano i seguenti criteri:

a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata;

b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

8. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l’esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell’attivo di bilancio secondo quanto previsto dall’art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d’intesa.

9. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

10. L’utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d’intesa.

11. La Fondazione trasmette all’Autorità di vigilanza gli eventuali patti parasociali, e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l’esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall’art. 6 del decreto legislativo n. 153/99.

Sono trasmessi all’Autorità di vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l’attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 153/99.

Le comunicazioni sono effettuate dalla Fondazione senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell’accordo o dalla sua modifica.

Articolo 5

Destinazione del reddito

1. La Fondazione destina il reddito secondo il seguente ordine:

a) alle spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all’attività svolta;

b) agli oneri fiscali;

c) alla riserva obbligatoria, nella misura determinata dall’Autorità di Vigilanza;

d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l’ammontare minimo di reddito stabilito dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lett. b, del D.Lgs. 153/99, ai settori rilevanti;

e) la restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui ai precedenti punti a)-b)-c)-d), nonché relative ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento del reddito o ad accantonamenti e riserve facoltativi finalizzati alla salvaguardia dell’integrità del patrimonio e/o alla stabilizzazione delle erogazioni o previsti dall’Autorità di Vigilanza, ovvero previste da specifiche norme di legge, può essere diretta ad uno o più settori ammessi. La relativa delibera deve essere inviata per le valutazioni di competenza alla Autorità di Vigilanza.

TITOLO II

Articolo 6

Organi

1. Sono Organi della Fondazione:

- l’Assemblea dei Soci;

- il Comitato di indirizzo;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Collegio dei revisori.

Articolo 7

Requisiti di onorabilità

1. I componenti gli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. In particolare i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo debbono essere in possesso di requisiti di onorabilità, intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un Ente senza scopo di lucro, e di prestigio tali da garantire il funzionamento dell'Ente  ed il perseguimento delle finalità istituzionali con eticità, competenza ed efficacia.
2. Le cariche, nell’ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono in ogni caso essere ricoperte, e se ricoperte  se ne ha la decadenza,  da coloro che:

a)    si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile;

b)    sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c)    sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per qualunque delitto non colposo;

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

3) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) coloro che sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena, su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

3. I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell’organo di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Segretario - del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

4. L’Organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato,  deve tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le decisioni più idonee a salvaguardia della autonomia e della immagine della Fondazione.

5. Ciascun Organo definisce le modalità e la documentazione necessaria che l’interessato deve esibire per consentire all’Organo di appartenenza di provvedere alla verifica dei suddetti requisiti.

Articolo 8

Incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente del Comitato di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori della Fondazione:

a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dall’art. 7 dello statuto;
b) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso dei componenti del Comitato di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori;
c) i dipendenti in servizio della Fondazione (o di società da quest'ultima controllate), nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado incluso;
d) coloro che ricoprano cariche di Governo, che siano membri del Parlamento Nazionale o di quello dell’Unione Europea, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e delle rispettive giunte, nonché membri dei relativi Organi di controllo, il Presidente della Provincia, il sindaco, il Presidente e i componenti del Consiglio circoscrizionale, il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi fra Enti locali, il Presidente e i componenti dei Consigli e delle giunte delle Unioni di Comuni, i Consiglieri di Amministrazione e il Presidente delle Aziende speciali e delle Istituzioni di cui all’art. 114 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il Presidente e i componenti degli Organi delle Comunità Montane;

e) coloro che ricoprano un ruolo esecutivo o direttivo di partiti politici a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale;
f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;

g) coloro che esercitino funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo in uno dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli Organi della Fondazione, ovvero abbiano con questi rapporti organici, di dipendenza o professionali stabili o di collaborazione a tempo indeterminato e determinato;

h) coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre Fondazioni di origine bancaria;

i) chi ricopre la carica di Direttore Generale della società bancaria conferitaria, di cui all’art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e chiunque abbia ricoperto la carica di componente gli Organi della società bancaria conferitaria e non siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico;

l) gli Amministratori dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;

m) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
n) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque Organo della Fondazione;

o) coloro che all’atto della nomina si trovino in una delle situazioni previste dall’art. 9.

2. Non possono essere nominati componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 3 anni precedenti una delle cariche di cui al precedente comma 1, lett. d), e) ed f).

3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria. La Fondazione, nell’esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

4. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

5. Non possono essere nominati componenti gli organi di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo della Fondazione coloro che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lett. d) ed e), e coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l’esercizio della carica e nell’anno successivo alla sua cessazione per l’assunzione dei suddetti incarichi.

6. I componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali o collettivi espressi dagli Enti designanti.

7. Le cariche di membro del Comitato di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e  del Collegio dei revisori sono tra loro reciprocamente incompatibili.

8. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dalla carica nel primo organo, escluso il socio dell’Assemblea.

Articolo 9

Sospensione dalle cariche

1. E’ sospeso dalle funzioni di Socio colui che venga nominato in altro organo della Fondazione o alla carica di Segretario; il periodo consumato in tale organo o come Segretario non sarà computato ai fini del calcolo della durata dello status di Socio.

2. I componenti gli Organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 2, lett. c);

b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all’art. 7, comma 2, lettera d) con sentenza non definitiva;

c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall’art. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

3. I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell’Organo di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Segretario - del Consiglio di amministrazione, la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate.

4. L’Organo competente deve tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le relative decisioni.

Articolo 10

Conflitto di interessi

1. I componenti gli Organi della Fondazione ed il Segretario, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado incluso, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all’Organo di appartenenza, astenendosi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Il Segretario deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

2. L’Organo di appartenenza valuta l’adozione dei provvedimenti, della sospensione e della decadenza, nell’ipotesi di omissione della suddetta comunicazione, nonché nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

Articolo 11

Decadenza dalle cariche

1. I componenti gli Organi della Fondazione sono dichiarati decaduti con dichiarazione dell’Organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 8, omettano di comunicare la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalle cariche di cui all’articolo 9.

2. I componenti gli Organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell’organo di cui fanno parte,  devono essere dichiarati decaduti con deliberazione dell’Organo medesimo.

Il giustificato motivo deve essere comunicato alla segreteria della Fondazione non oltre l'inizio della riunione cui non si può partecipare, salvo casi di impedimento che saranno giudicati tali dall’Organo di appartenenza.

Articolo 12

Indennità e compensi

1. Ai componenti del Comitato di indirizzo spetta una medaglia di  presenza per la partecipazione alle riunioni dello stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese, sono deliberate dal Comitato di indirizzo, con parere del Collegio dei revisori.

2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi, delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Comitato di indirizzo. I compensi, emolumenti fissi e medaglie di presenza, attribuiti ai componenti del Consiglio di amministrazione, incluso il Presidente, sono sottoposti al parere favorevole del Collegio dei revisori.

In ogni caso i suddetti compensi per i componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l’assenza di finalità lucrative, nonché commisurati all’entità del patrimonio e delle erogazioni, conformemente a quanto previsto dall’art. 9, commi 3-4-5, del Protocollo d’intesa.

3. Non è consentito il cumulo di più indennità e di medaglie di presenza nella stessa giornata.

Articolo 13

Assemblea dei Soci

1.L’Assemblea dei soci, depositaria delle origini e della storia della Fondazione, è disciplinata dal proprio regolamento che ne stabilisce il funzionamento e prevede i requisiti dei Soci. La scelta dei soci deve ispirarsi a criteri idonei ad assicurare l’armonica integrazione di esperienze professionali ed il regolare ed equilibrato avvicendamento dei componenti, coerentemente ai compiti che lo statuto assegna all’Assemblea.

2. I soci della Fondazione si dividono in:

- Soci di diritto: l’Amministrazione Comunale di Terni, l’Amministrazione Comunale di Narni e l’Opera Pia Alberti;

- Soci Ordinari: fino ad un massimo di 151 di cui 31 devono essere designati dai soggetti di cui alla successiva lettera b).

3. La qualità di Socio Ordinario dura per 10 anni dalla data della nomina. La carica è rinnovabile, fatta eccezione per coloro che avevano la qualifica di socio alla data dell’1/12/2000, che non hanno limiti di durata alla loro qualità di socio.

4. La qualità di Socio Ordinario si acquista:

a) con la elezione da parte dell’Assemblea, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento, su designazione del Collegio di Presidenza o di almeno 10 soci ordinari nell’esercizio delle funzioni; ciascun socio ordinario nel periodo appresso indicato (1 gennaio – 20 marzo) può sottoscrivere la designazione di un solo candidato a socio ordinario;

b) con dichiarazione del Collegio di Presidenza, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti  dal Regolamento, su designazione, nell’ordine, dei seguenti enti:

b1) Comune di Terni n. 4 soci;

b2) Comune di Narni n. 2 soci;

b3) Comune di Amelia n. 1 socio;

b4) Curia Vescovile di Terni, Narni e Amelia n. 1 socio;

b5) Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Terni n. 4 soci;

b6) Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell'Umbria n. 1 socio;

b7) Consulenti del lavoro n. 1 Socio;

b8) Ordine degli Architetti n.1 Socio;

b9) Ordine degli Avvocati n. 1 Socio;

b10) Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Terni n. 1 Socio;

b11) Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Terni n. 1 Socio;

b12) Ordine dei Farmacisti n.1 Socio;

b13) Collegio dei Geometri n.1 Socio;

b14) Ordine degli Ingegneri n. 1 Socio;

b15) Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri n. 1 Socio;

b16) Collegio Notarile n. 1 Socio;

b17) Ordine dei Veterinari n.1 Socio;

b18) Ordine dei Geologi n. 1 Socio;

b19) Collegio dei Periti industriali n. 1 Socio;

b20) Comuni di Stroncone e San Gemini n. 1 socio in accordo tra loro;

b21) Comuni di Acquasparta, Montecastrilli ed Avigliano Umbro n. 1 socio in accordo tra loro;

b22) Comuni di Giove, Attigliano, Alviano,  Lugnano in Teverina e Penna in Teverina n. 1 socio in accordo tra loro;

b23) Comuni di Otricoli e Calvi dell'Umbria n. 1 socio in accordo tra loro;

b24) Comuni di Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino n. 1 socio in accordo tra loro.

5. Ciascun Comune deve individuare i candidati a Socio fra i cittadini residenti nel proprio territorio da almeno 5 anni. La Curia Vescovile di Terni, Narni e Amelia deve individuare il proprio candidato tra persone appartenenti alla Curia medesima. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura deve individuare il proprio candidato tra i titolari ed i rappresentanti legali delle imprese iscritte al proprio registro. La Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell'Umbria deve individuare il proprio candidato tra il personale con qualifica di funzionario di livello direttivo residente in Umbria che si occupi del comprensorio ternano. Gli Ordini e Collegi professionali devono individuare i candidati tra i propri iscritti, residenti nei Comuni indicati al precedente articolo 2. Le candidature a socio ordinario di cui alla precedente lettera a) devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea nel periodo che va dal 1° gennaio al 20 marzo di ogni anno.

6. Il Collegio di Presidenza entro il 31/3 di ogni anno accerta il numero dei Soci Ordinari da nominare per ciascuno dei gruppi di cui alle lettere a) e b) e per quanto riguarda la designazione dei soci ordinari di cui alla lettera b) invita gli enti competenti a provvedere ove occorra.

7. Le candidature a socio ordinario di cui alla precedente lettera “a” devono essere sottoposte tutte all'approvazione di un'unica assemblea da tenersi entro il mese di giugno.

Qualora il numero dei candidati a socio ordinario di cui alla precedente lettera a) sia superiore al numero dei posti disponibili sono nominati soci coloro che, entro il numero dei posti vacanti, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi.

8. Le designazioni a socio ordinario di cui alla precedente lettera b) corredate dalla indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al Collegio di Presidenza.
9. La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell’Assemblea dei Soci. Ai Soci non spetta, in ogni caso, alcun compenso.

10. La qualità di Socio non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

Articolo 14

Competenze dell’Assemblea dei Soci

1. L’Assemblea dei Soci delibera:

A)    l’approvazione e la modifica del proprio regolamento;

B)    la elezione del proprio Presidente e del Vice Presidente che durano in carica quattro anni;
C)    la designazione della metà dei componenti il Comitato di indirizzo che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l’attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;

D)    la elezione del Collegio di Presidenza, i cui membri durano in carica quattro anni, composto dal Presidente  e dal Vice Presidente dell’Assemblea stessa, membri di diritto, e da tre Soci.

2. L’Assemblea, oltre a mantenere facoltà di generale proposta nei confronti del Comitato di indirizzo, esprime in particolare il parere preventivo obbligatorio su materie che dovranno essere sottoposte dallo stesso Comitato e dal Consiglio di Amministrazione relativamente a:

1) modifiche statutarie;

2) piano pluriennale e documento programmatico previsionale;

3) cessione delle quote o azioni della società conferitaria;

4) trasformazione, fusione e scioglimento della Fondazione;

5) istituzione di imprese strumentali;

6) bilancio consuntivo e relazione sulla gestione dell’esercizio.

Il parere dell’Assemblea, comunque non vincolante, deve essere espresso entro trenta giorni dalla relativa ricezione della comunicazione del Comitato di indirizzo o del Consiglio di Amministrazione al Collegio di Presidenza. Trascorso inutilmente tale termine il Comitato di indirizzo o il Consiglio di Amministrazione assumono in ogni caso le delibere di competenza.

Articolo 15

Principi generali di nomina degli Organi

1.Nella nomina dei componenti degli Organi della Fondazione, esclusa l’Assemblea dei soci, disciplinata da apposito regolamento, devono essere osservate modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla realizzazione dei principi di onorabilità e professionalità idonei ad assicurare la migliore composizione degli Organi stessi ai fini della più efficace azione nei settori di intervento istituzionale e nell’ambito territoriale di competenza.

2. Si cercherà di assicurare, con prevalente riguardo al possesso dei requisiti richiesti, la presenza del genere meno rappresentato.

Articolo 16

Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo è composto da venti membri che vengono designati:

- n. 10 dall’Assemblea dei Soci;

- n. 3 dal Comune di Terni;

- n. 1 dal Comune di Narni;

- n. 1 dalla Provincia di Terni;

- n. 1 dalla Curia Vescovile di Terni, Narni e Amelia;

- n. 2 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Terni;

- n. 2 indicati a rotazione da due degli Organismi professionali della Provincia di Terni nel seguente ordine progressivo:

•  Collegio Notarile;

•  Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;

•  Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Terni;

•  Ordine degli Architetti;

•  Ordine degli Avvocati;

•  Ordine degli Ingegneri.

A tal fine il Presidente della Fondazione chiederà ai due ordini cui spetta la designazione l'indicazione di un membro ciascuno.

2. I componenti del Comitato di indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze in materie inerenti i settori funzionali di attività della Fondazione, devono aver maturato esperienza operativa nell’ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero, devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati, e comunque ispirate a criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di professionalità ed onorabilità.

3. Ferme restando le designazioni di competenza dell’Assemblea dei soci, periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all’attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni  ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente  disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all’Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione. 

4. I componenti non rappresentano né rispondono ai soggetti che li hanno designati, né da questi possono essere indirizzati o revocati.

5. I componenti del Comitato di indirizzo durano in carica cinque anni e possono essere confermati, consecutivamente, soltanto per un altro mandato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

6. I membri in surroga di coloro che vengono a mancare per qualsiasi causa, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

7. Ai fini del calcolo dei mandati ricoperti consecutivamente si deve computare anche quello ricoperto in altro organo.

8. Alla scadenza del loro mandato i componenti del Comitato di indirizzo restano in carica sino alla data della loro eventuale conferma ovvero dell’insediamento dei nuovi membri.

9. I soggetti cui spetta la designazione e il Comitato di indirizzo per le nomine di propria competenza devono attenersi ai seguenti criteri:

- i componenti devono essere scelti fra persone fisiche con i criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione ed essi devono essere residenti da almeno cinque anni nei Comuni di cui all’art. 2;

- i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 7, i requisiti di professionalità di cui al 2° comma del presente articolo e non trovarsi nelle situazioni indicate agli articoli 8 e 9 del presente Statuto.

10. Il Presidente della Fondazione almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti dell’Organo, ovvero entro 15 giorni nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione all’Assemblea dei Soci e/o ai soggetti cui compete la designazione, indicando gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti necessari in modo tale che la composizione del Comitato di indirizzo tenga adeguatamente conto dei settori e della attività della Fondazione. Pertanto richiede a mezzo raccomandata A.R.:

- all’Assemblea dei Soci l'indicazione dei nominativi di sua spettanza;

- ai soggetti designanti esterni alla Fondazione l’indicazione dei nominativi di rispettiva spettanza.
11. Tali designazioni devono essere fatte pervenire mediante lettera raccomandata A.R. da spedire entro sessanta giorni dalla data di spedizione della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

12. Il Comitato di indirizzo in piena autonomia, entro trenta giorni dalla scadenza del termine ultimo utile per l’invio della designazione, che deve essere corredata dei documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, provvede alla nomina previa verifica dell’esistenza dei requisiti stessi. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell’Organo di indirizzo provvede il Collegio dei Revisori.

13. Qualora l’Assemblea dei Soci non provveda alle designazioni di competenza entro il termine predetto, il Presidente reitera a mezzo raccomandata A.R. la richiesta di indicazione dei nominativi di propria spettanza che dovrà pervenire mediante raccomandata A/R entro 30 giorni dalla sua data di spedizione. Scaduto inutilmente tale ultimo termine la richiesta sarà inoltrata al Prefetto territorialmente competente che dovrà provvedere entro 20 giorni dalla sua data di spedizione, attenendosi ai medesimi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto inadempiente. In caso di inottemperanza di tale ultimo soggetto provvederà alla designazione, entro 30 giorni, il Comitato di indirizzo, in sostituzione dell’Assemblea, scegliendo i candidati preferibilmente fra i soci, nel rispetto del limite del 15 per cento dei componenti del Comitato stesso arrotondato all’unità superiore.

14. Qualora i soggetti esterni alla Fondazione non provvedano alle designazioni di competenza entro il termine predetto, il Presidente reitera a mezzo raccomandata A.R. la richiesta di indicazione dei nominativi di propria spettanza che dovrà pervenire mediante raccomandata A/R entro 30 giorni dalla data di spedizione della stessa. Scaduto inutilmente tale ultimo termine la richiesta sarà inoltrata al Prefetto territorialmente competente che dovrà provvedere entro 20 giorni dalla sua data di spedizione, attenendosi ai medesimi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto inadempiente. In caso di inottemperanza di tale ultimo soggetto provvederà alla designazione, entro 30 giorni, il Comitato di indirizzo, in sostituzione dei soggetti esterni alla Fondazione, nel rispetto del limite del 15 per cento dei componenti del Comitato stesso arrotondato all’unità superiore.

15. In caso di mancata accettazione dell’incarico ovvero di difetto dei requisiti da parte dei soggetti designati dall’Assemblea dei Soci o dagli altri Enti ed Organismi di cui al precedente comma 1, il Presidente della Fondazione provvede, entro trenta giorni dalla data di accertamento della mancata accettazione o del difetto dei requisiti, a reiterare a mezzo raccomandata A/R la richiesta di indicazione dei nominativi di rispettiva spettanza che dovrà pervenire entro 20 giorni dalla data di spedizione della stessa. Scaduto inutilmente anche tale ultimo termine, ovvero nel caso di mancata accettazione dell’incarico o di difetto dei requisiti, la richiesta sarà inoltrata al Prefetto territorialmente competente che dovrà provvedere entro 20 giorni dalla sua data di spedizione, attenendosi ai medesimi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto inadempiente. In caso di inottemperanza di tale ultimo soggetto, ovvero nel caso di mancata accettazione dell’incarico o di difetto dei requisiti, provvederà, entro quindici giorni, il Comitato di indirizzo in sostituzione sia dell’Assemblea dei soci che dei soggetti esterni alla Fondazione, nel rispetto del limite del 15 per cento dei componenti del Comitato stesso arrotondato all’unità superiore.

16. Successivamente alla nomina, il Presidente della Fondazione dà la relativa comunicazione al Presidente dell’Assemblea dei Soci e/o ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro dieci giorni.

Articolo 17

Competenze del Comitato di indirizzo

1. Sono di esclusiva competenza del Comitato di indirizzo le decisioni concernenti:
1) le modificazioni dello Statuto, previo   parere  dell’Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio di Amministrazione;
2) l’approvazione e modificazione di eventuali regolamenti interni, sentito il Consiglio di amministrazione, inerenti l’attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, con esclusione del regolamento di cui al precedente art. 13;

3) la nomina e la revoca per giusta causa dei componenti il Consiglio di amministrazione e, fra di essi, del Presidente dello stesso Consiglio, che è il Presidente della Fondazione, ed assume anche la qualifica di Presidente del Comitato di indirizzo.  Il Presidente dell’Assemblea dei Soci potrà essere nominato Presidente del Comitato di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; in questa ipotesi non avrà diritto di voto nell’Assemblea dei Soci e nel Comitato di indirizzo;

4) la nomina del proprio Vice Presidente;

5) la nomina dei componenti il Collegio dei revisori e del loro Presidente e la loro revoca per giusta causa;

6) l’esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori;

7) l’approvazione, previo parere  dell’Assemblea dei Soci, del documento programmatico previsionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l’esercizio successivo;

8) la determinazione, previo  parere  dell’Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio di amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;

9) l’approvazione, previo parere  dell’Assemblea dei Soci, del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

10) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, sentito il Consiglio di amministrazione;

11) l’istituzione di imprese strumentali, quali definite all’art. 1, lett. h, del D.Lgs. 17/5/1999 n. 153, previo parere dell’Assemblea dei Soci e sentito il Consiglio di amministrazione nonché l’acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese. L’investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall’art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99;

12)  l'istituzione di proprie Commissioni consultive e propositive, anche ai fini dell’elaborazione dei programmi di attività;

13) le delibere di trasformazione, fusione e scioglimento della Fondazione, previo parere dell’Assemblea dei Soci;

14) la verifica dei risultati conseguenti alle decisioni di competenza a norma dell’art.4, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 17/5/1999 n. 153.

2. Il parere dell’Assemblea dei Soci in merito ai punti 1,7,8,9,11,13 deve essere espresso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Comitato di indirizzo, e comunque non assume carattere vincolante. Trascorso inutilmente il suddetto termine il Comitato di indirizzo assume in ogni caso le delibere di competenza.

3. Il Comitato di indirizzo, tre mesi prima della scadenza del Consiglio di amministrazione, individua gli specifici requisiti di professionalità che dovranno possedere i candidati, in relazione all’attività che la Fondazione dovrà svolgere nel periodo di durata del nuovo Consiglio di amministrazione.

Articolo 18

Funzionamento del Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti.

La convocazione può essere altresì richiesta dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio dei revisori.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Comitato e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione  da effettuarsi con i medesimi citati strumenti, con un preavviso di almeno 24  ore.

3. Alle riunioni del Comitato di indirizzo partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di amministrazione, nonché il Segretario o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi lo sostituisce, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. Il Presidente può a suo giudizio invitare a partecipare senza diritto di voto il Presidente dell'Assemblea dei Soci nel caso in cui ritenga che un punto all'ordine del giorno possa riguardare l'assemblea stessa.

5. Il Comitato di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

6. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal proprio Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Comitato di indirizzo più anziano di carica ovvero, in caso di pari anzianità nella carica, dal più anziano di età.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti (votanti esclusi gli astenuti) salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all’unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.
8. Il Presidente non ha diritto di voto. In caso di parità la proposta si intende non approvata.

9. Si svolgono a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone. In tal caso il Segretario svolge le funzioni di scrutatore.

 

Articolo 19

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri, incluso il Presidente nominato dal Comitato di indirizzo. Elegge a maggioranza assoluta dei votanti fra i propri membri il Vice Presidente che è il Vice Presidente della Fondazione.

2. Gli Amministratori devono essere in possesso di appropriate conoscenze in materie inerenti i settori di intervento funzionali all’attività della Fondazione e devono avere maturato un'esperienza operativa nell’ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari. Essi devono essere residenti da almeno cinque anni nei Comuni di cui all’art.2.

3. La durata del mandato degli Amministratori, ivi incluso il Presidente della Fondazione, è di quattro anni e possono essere confermati, consecutivamente, soltanto per un altro mandato.

4. Ai fini del calcolo dei mandati ricoperti consecutivamente si deve computare anche quello ricoperto in altro organo. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

5. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all’insediamento del successivo.

6. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Amministratori, il Presidente convoca tempestivamente il Comitato di indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

7. I membri in surroga di coloro che vengono a mancare per qualsiasi causa, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

8. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli Amministratori, l’intero Consiglio si considera dimissionario e rimane in carica fino al rinnovo dell’Organo, per l’ordinaria amministrazione.

9. Ai componenti il Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui all’art. 2392 del Codice Civile.

Articolo 20

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:
1) la gestione operativa della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dal Comitato di indirizzo;

2) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;

3) la predisposizione del documento programmatico previsionale;

4) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all’organico ed al trattamento del personale, nonché l’assunzione del personale dipendente, la gestione dei rapporti di lavoro ed ogni altro provvedimento in materia;

5) la nomina e la revoca del Segretario della Fondazione, sentito il  Comitato di indirizzo,  la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e la determinazione del compenso; ove lo ritenga opportuno può nominare un suo sostituto in caso di assenza o impedimento dello stesso Segretario;

6) la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza;

7) la nomina e designazione di Amministratori e Sindaci di società ed Enti a cui la Fondazione è chiamata a provvedere;

8) la formulazione di proposte al Comitato di indirizzo per tutte le materie attinenti al funzionamento e all’attività della Fondazione;

9) l’affidamento della gestione, in tutto o in parte, del patrimonio mobiliare ad intermediari abilitati ai sensi di legge;

10) l'acquisto e la cessione  di quote o azioni diverse da quelle di controllo di cui all’articolo 17 n. 11.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di amministrazione, secondo le modalità da questo fissate, in merito all’assolvimento del mandato.

Articolo 21

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di amministrazione più anziano. Si intende componente del Consiglio più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell’eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.

2. Esso si riunisce di norma almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due dei Consiglieri o il Collegio dei revisori.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione  da effettuarsi con i medesimi citati strumenti, con un preavviso di almeno 24  ore.

4. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei Consiglieri sospesi.

5. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano.

6. Alle riunioni partecipa il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

7. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (votanti, esclusi gli astenuti); in caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza di chi lo sostituisce a norma del presente statuto.

8. Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone. In tale caso il Segretario svolge le funzioni di scrutatore.

Articolo 22

Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Comitato di indirizzo e il Consiglio di amministrazione;

- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, sentito il Segretario, ogni determinazione di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendola a ratifica dello stesso alla prima occasione utile;

- svolge attività di impulso e coordinamento dell’attività nelle materie di competenza del Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione  e vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni e sull’andamento generale della Fondazione.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di amministrazione più anziano secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

3. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione.

4. Con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione può altresì delegare, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti dello stesso Consiglio, a dipendenti o eccezionalmente a terzi.

5. Il Presidente  provvede a trasmettere tempestivamente al Collegio di Presidenza gli atti ed i documenti sui quali l’Assemblea dei Soci esprime pareri ai sensi dell’art. 14 del presente Statuto.

Articolo 23

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Comitato di indirizzo, iscritti nel Registro dei revisori legali e residenti da almeno cinque anni nei Comuni indicati nell’art. 2.

2. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile ed opera con le attribuzioni ed i poteri di cui all’art. 2403 e 2403 bis del Codice Civile.

Esso opera con le modalità e le responsabilità stabilite dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli artt. 2404 a 2407 del Codice Civile.

3. I Revisori restano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Comitato di indirizzo per la ricostituzione dell’Organo. Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio dei revisori.
5. Ai fini del calcolo dei mandati ricoperti consecutivamente si deve computare anche quello ricoperto in altro organo. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

6. Alla scadenza del suo mandato il Collegio resta nell’ufficio fino all’entrata in carica del successivo.
7. I Revisori devono partecipare alle riunioni del Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.
8. Il Collegio dei revisori deve riunirsi almeno di norma ogni trimestre.

9. Il Revisore che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Collegio o del Comitato di indirizzo o del Consiglio di amministrazione decade dall’ufficio. Anche la cancellazione o la sospensione dal registro dei Revisori Contabili costituiscono cause di decadenza.            
10. Il Collegio dei revisori procede alla verifica per i propri componenti, effettivi e supplenti, dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, riferendo in tal caso al Comitato di indirizzo.  

11. Il Revisore dichiarato decaduto non può essere rieletto nel Collegio né nominato in altro organo della Fondazione per il mandato successivo.

12. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale trascritto in apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio stesso.

Articolo 24

Segretario

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato d'indirizzo, nomina il Segretario e ne determina il mandato.

2. Il Segretario partecipa alle riunioni del Comitato di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive e redige i relativi verbali.

3. Ove previsto dall’apposito Regolamento partecipa alle riunioni dell’Assemblea dei Soci con il compito di redigere il verbale.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Segretario con il compito di sostituire il Segretario, in caso di assenza o impedimento, e di coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni. Il Vice Segretario è assoggettato alle medesime incompatibilità riferibili al Segretario.

5. Il Segretario, ed il Vice Segretario ove nominato, devono essere scelti tra persone di competenza e qualificazione professionale, in relazione alle attività ed agli scopi della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un quinquennio nell’ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

6. Al Segretario si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al titolo secondo dello statuto. Al Segretario, oltre ad applicarsi nei suoi confronti le incompatibilità di cui all’art. 8, con esclusione di quanto previsto al comma 1, lett. c) del suddetto articolo per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione, non è consentito assumere analoghi incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

TITOLO III

Articolo 25

Libri e scritture contabili

1. La Fondazione provvede alla tenuta del libro dei Soci, dei libri delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea dei Soci, del Collegio di Presidenza, del Comitato di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei revisori, sono tenuti a cura del Segretario.

2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Articolo 26

Bilancio

1. L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Comitato di indirizzo approva il documento programmatico previsionale della Fondazione relativo all’esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di indirizzo stesso e previo parere dell’Assemblea dei Soci. A fini informativi nel documento programmatico previsionale vengono indicati gli impieghi di cui all’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 153/99.

3. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di amministrazione predispone e sottopone all’approvazione del Comitato di indirizzo, previo parere dell’Assemblea dei Soci, il bilancio e la relazione di gestione.

Il Comitato di indirizzo deve procedere all’approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

4. Il bilancio e la relazione di gestione devono essere trasmessi, per le osservazioni di competenza, al Collegio dei Revisori entro 15 giorni prima della data fissata per l’approvazione.
5. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

6. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell’esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell’ambito delle gestioni di portafogli.

Nella stessa nota vengono altresì fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura degli investimenti nelle imprese ed enti strumentali.

7. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, dando separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

8. A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall’Autorità di Vigilanza in attuazione  delle previsioni di cui all’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153.

9. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici nelle forme stabilite dall’Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa richiamata al precedente comma.

10. Entro quindici giorni dalla loro approvazione, il documento programmatico previsionale ed il bilancio vengono trasmessi all’Autorità di Vigilanza per le determinazioni di competenza, fatte salve le disposizioni contenute nel regolamento che sarà  emanato dalla stessa Autorità tutoria, a mente della disposizione legislativa sopra indicata.

TITOLO IV

Articolo 27

Scioglimento

1. La Fondazione può essere posta in liquidazione, oltre che nel caso di cui all’art. 11, comma 7, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, con deliberazione assunta dal Comitato di indirizzo, previo parere non vincolante dell’Assemblea dei Soci, nelle fattispecie e secondo le modalità  previste dalla legge, votata da almeno cinque sesti dei componenti in carica, con arrotondamento all’unità superiore, ed approvata dall’Autorità di vigilanza. Può  inoltre trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione, con deliberazione anch’essa  assunta dal Comitato  di indirizzo con voto favorevole di cinque sesti   dei componenti in carica, con arrotondamento all’unità superiore e previo parere non vincolante dell’Assemblea dei Soci.
2. In caso di liquidazione, l’eventuale residuo netto viene devoluto a termini della vigente normativa.

TITOLO V

Articolo 28

Norme transitorie

1.   Con l’approvazione del presente statuto tutti i componenti gli organi rimangono in carica fino al compimento dei rispettivi mandati. La Fondazione comunicherà al Ministero dell’Economia e Finanze la decorrenza e scadenza del mandato dell’attuale Presidente al fine di poter verificare la disposizione in esame tenuto conto degli impegni assunti, in materia di durata dei mandati dei componenti degli organi, con il Protocollo d’intesa MEF- ACRI.

 

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (di seguito denominato anche Autorità di Vigilanza), avente sede in Roma, Via XX Settembre, 97

E

L’ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E CASSE DI RISPARMIO SPA (di seguito ACRI), avente sede in Roma, Via del Corso, 267

Premesso che

-     con il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono state emanate le disposizioni relative alla “Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461”;

-     con decreto del 18 maggio 2004, n. 150 è stato emanato il “Regolamento ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di Fondazioni bancarie”;

-     l’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 153/99, prevede che “la vigilanza sulle fondazioni bancarie ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti”;

-     la ratio di tale norma deve essere individuata nell’interesse pubblico a controllare che siano efficacemente e correttamente perseguite le finalità istituzionali proprie delle suddette Fondazioni;

-     nell’ambito dell’esercizio delle proprie prerogative e nei limiti di quanto stabilito dalla legge n. 461/98 e dal decreto legislativo n. 153/99, l’Autorità di vigilanza riconosce ad ACRI, quale organizzazione rappresentativa delle Fondazioni di origine bancaria, un ruolo di interlocutore nella definizione di prassi e criteri di vigilanza. In questa interazione, l’ACRI può concorrere efficacemente al perseguimento delle finalità che il legislatore ha assegnato alla vigilanza favorendo la diffusione tra le Fondazioni di buone pratiche operative e l’elaborazione di codici e prassi comportamentali, che possano orientare, in forma condivisa, il raggiungimento di migliori e maggiori standard operativi, in termini di trasparenza, responsabilità e perseguimento degli interessi statutari. La Carta delle fondazioni, approvata dall’Assemblea dell’ACRI il 4 aprile 2012, è un valido esempio in questo senso.

Considerato che

-     L’ACRI, in qualità di Associazione di categoria delle Fondazioni di origine bancaria, promotrice del presente accordo, ritiene opportuno rafforzare e valorizzare con il proprio contributo uno stabile e proficuo rapporto di leale collaborazione tra vigilante e vigilati, nonché adottare comportamenti coerenti che consentano alle Parti coinvolte di migliorare l’efficienza e la qualità delle azioni nel rispetto delle proprie specificità e dei principi stabiliti dalla legge;

-     l’esperienza e la casistica delle questioni sottoposte all’attenzione dell’Autorità di vigilanza fin dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 153/99, nonché il mutato contesto storico, economico e finanziario, hanno progressivamente fatto emergere l’esigenza di specificare la portata applicativa delle norme che disciplinano le Fondazioni di origine bancaria;

-     le Fondazioni, dalla loro costituzione, oltre alle azioni nei settori di intervento individuati dal legislatore, hanno svolto un ruolo di solidarietà e sussidiarietà nel terzo settore anche con iniziative, quali la creazione della Fondazione con il Sud, di responsabilità sociale nei confronti dei territori di maggiore svantaggio socio-economico;

-     le Fondazioni ritengono opportuno definire parametri di efficienza ed efficacia operativa e gestionale assumendo l’impegno di applicare criteri di condotta comuni in ordine a quanto di seguito rappresentato:

- individuare criteri di determinazione dei corrispettivi economici, comunque denominati (compensi, indennità, gettoni di presenza, medaglie, altri oneri ecc.) da attribuire ai componenti degli organi, in modo da assicurare la loro coerenza con la collocazione delle fondazioni nel terzo settore e l’assenza di finalità lucrative, e tenuto conto degli effetti della crisi economica e finanziaria sulla dimensione patrimoniale e operativa delle fondazioni;

- favorire, in coerenza con l’art. 4, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 153/99, l’obiettivo di garantire il periodico ricambio degli organi delle Fondazioni al fine di mantenere un elevato grado di responsabilità nei confronti del territorio;

- assicurare adeguati livelli di professionalità dei componenti degli organi attraverso procedure di nomina che valorizzino adeguatamente i percorsi professionali e il possesso di competenze specialistiche;

- preservare la funzionalità del circuito della responsabilità sociale delle fondazioni garantendo il pieno rispetto del principio di trasparenza, e la diffusione di informazioni complete alla collettività sull’attività svolta, usando le modalità e gli strumenti più idonei, fruibili e funzionali;

- garantire il rispetto dell’art. 6 del decreto legislativo n. 153/99, evitando che le Fondazioni controllino banche anche attraverso accordi, in qualsiasi forma conclusi, che consentano l’esercizio di un’influenza dominante.

Tutto ciò premesso e considerato

L’ACRI, in persona del Presidente Giuseppe Guzzetti, sottoscrive il presente Protocollo d’intesa in rappresentanza delle seguenti Fondazioni associate, Compagnia di San Paolo, Ente
Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Agostino De Mari - Cassa di Risparmio di
Savona, Fondazione Banca del Monte “Domenico Siniscalco Ceci” di Foggia Fondazione
Banca del Monte di Lombardia, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Rovigo, Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Fondazione
Banca Nazionale delle Comunicazioni, Fondazione Banco di Sardegna, Fondazione
Cariparma, Fondazione CARIT, Fondazione Carivit, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì,
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, Fondazione Cassa di Risparmio
della Provincia di Chieti, Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata,
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di
Ascoli Piceno, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Fondazione Cassa di Risparmio di Genova  e Imperia, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione Cassamarca, Fondazione CRUP, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Fondazione di Venezia, Fondazione Livorno, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Monte di Parma, Fondazione Pescarabruzzo - Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, Fondazione Sicilia, Fondazione TERCAS, Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti, Istituto Banco di Napoli – Fondazione, Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, che assumono l’impegno a modificare gli statuti secondo il contenuto del presente Protocollo d'intesa;

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella persona del Ministro Pier Carlo Padoan, prende atto degli impegni assunti dalle suddette Fondazioni e, nell’esercizio dei poteri di vigilanza ad esso attribuiti dalla legge, verificherà il rispetto delle disposizioni statutarie che saranno introdotte.

Art. 1

Definizioni

1.Nel presente Protocollo si intendono per:

-   “Fondazione”: la persona giuridica di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

-   “Autorità di Vigilanza”: l’autorità prevista dall’art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dall’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;

-   “Società Bancaria Conferitaria”: la società come definita all’art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

-   “Impresa Strumentale”: impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;

-   “Ente strumentale”: ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti.

TITOLO I

ASPETTI ECONOMICO PATRIMONIALI

Art. 2

Gestione del patrimonio

1. L'impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, richiede, tra l’altro, una fase di pianificazione strategica che definisce una politica di investimento e individua l’asset allocation.

2. La gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:

a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata;

b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

3. La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto di procedure stabilite in un apposito regolamento. Le fondazioni verificano regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adottano le conseguenti misure correttive.

4. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell’attivo patrimoniale.

5. Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell’esposizione più rilevante dell’attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell’arco di sei mesi.

6. Decorsi i termini di cui al successivo comma 8, in caso di superamento della soglia massima di esposizione definita al comma 4 dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell’esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l’aumento di valore ha carattere durevole. In quest’ultimo caso, le Fondazioni predispongono un piano di rientro dandone tempestiva comunicazione all’Autorità di Vigilanza.

7. Nell’esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

8. Le Fondazioni che, alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, hanno un’esposizione superiore a quella massima definita al precedente comma 4, ove la stessa riguardi strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, la riducono al di sotto dei limiti ivi indicati entro tre anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo. Ove l’esposizione superiore a quella massima definita riguardi strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati, le Fondazioni riducono la stessa al di sotto dei limiti indicati entro cinque anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo. In entrambi i casi si terranno nel dovuto conto l’esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso.

9. Le Fondazioni, entro un anno dalla sottoscrizione del Protocollo, comunicano all’Autorità di vigilanza tutte le misure adottate per dare attuazione al presente articolo.

Art. 3

Indebitamento

1.  Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, le Fondazioni non ricorrono all’indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l’esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.

2.  Le Fondazioni che alla data del presente Protocollo hanno un’esposizione debitoria, predispongono un programma di rientro in un arco temporale massimo di cinque anni, provvedendo a darne tempestiva informativa all’Autorità di Vigilanza. Per motivate esigenze, tale termine può essere prorogato su autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza.

Art. 4

Operazioni in derivati

1.   I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

2.   Un’operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d’interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un’operazione è considerata “di copertura” quando: a) vi sia l’intento della Fondazione di porre in essere tale “copertura”; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie (scadenza, tasso d’interesse ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto “di copertura”; c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.

3.   Il comma 1 non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell’Unione europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della UE. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015, e dovrà indicare:

a)   un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;

b)   un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l’obiettivo di rendimento;

c)   un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.

4.   Le Fondazioni forniscono nel bilancio informazioni, di natura qualitativa (ad esempio, tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e il rischio coperto) e quantitativa (ad esempio, valore nozionale, plus/minusvalori non iscritti in conto economico), relative alle operazioni in derivati effettuate nell’esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell’ambito delle gestioni di portafogli.

Art. 5

Imprese ed enti strumentali

1.L’investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall’art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99.

2.Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l’attività d’istituto, attraverso l’iscrizione di un importo equivalente alla voce “Altri fondi”, e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.

3.Le Fondazioni che, alla data del presente Protocollo, non hanno nel passivo un fondo di copertura capiente predispongono un programma per la sua costituzione, nell’importo indicato al comma 2, entro cinque anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, tenendo conto degli investimenti immobiliari e in beni mobili riconducibili alle previsioni del richiamato art. 7, comma 3-bis, effettuati dalle imprese ed enti strumentali. Tale programma è tempestivamente trasmesso all’Autorità di vigilanza.

TITOLO II

GOVERNANCE

Art. 6

Partecipazioni

1. Le Fondazioni trasmettono all’Autorità di vigilanza gli eventuali patti parasociali, e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l’esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall’art. 6 del decreto legislativo n. 153/99.

2. Sono trasmessi all’Autorità di vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l’attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 153/99.

3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate dalla Fondazione senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell’accordo o dalla sua modifica.

Art. 7

Mandati

1.   Nel rispetto dell’art. 4, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 153/99, al fine di assicurare il ricambio dei componenti degli organi, le Fondazioni adeguano i loro statuti ai seguenti principi:

a)       l’Organo di Amministrazione, il Presidente e l’Organo di controllo durano in carica per un periodo massimo di quattro anni; tale disposizione non si applica ai mandati in corso alla data del presente Protocollo;

b)       le cariche negli organi statutari, ivi compreso il Presidente, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall’organo;

c)       ai fini della lettera b), non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

2.   Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

Art. 8

Selezione dei componenti degli organi

1.  Le Fondazioni garantiscono la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l’adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l’indipendenza e la terzietà dell’Ente, anche sulla base delle previsioni di cui al successivo art. 10.

2.  Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli organi sono disciplinate in un apposito regolamento, nel quale sono tra l’altro specificati le competenze e i profili professionali richiesti, che sono idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell’ambito territoriale indicati in statuto.

3.  Gli statuti assicurano la presenza negli organi del genere meno rappresentato.

4.  Fermo restando quanto stabilito per le Fondazioni di origine associativa dall’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 153/99, le Fondazioni, verificano che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall’attività istituzionale della fondazione. Le Fondazioni, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuovono uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all’Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione.

5.  Le nomine per cooptazione sono previste esclusivamente ai fini della nomina di personalità di chiara e indiscussa fama, sono effettuate tenendo conto dell’esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l’applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione. In ogni caso, le nomine per cooptazione non superano il quindici per cento del numero dei componenti dell’Organo di Indirizzo, arrotondato all’unità superiore.

6.  Non è consentita la cooptazione per la formazione dell’Organo di Amministrazione.

Art. 9

Corrispettivi per i componenti degli organi

1. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli organi sono di importo contenuto, in coerenza con la natura delle fondazioni bancarie e con l’assenza di finalità lucrative.

2. I compensi dei componenti degli organi della Fondazione sono commisurati all’entità del patrimonio e delle erogazioni.

3. Per le fondazioni con patrimonio superiore a un miliardo di euro il compenso annuale complessivamente corrisposto, a qualunque titolo, al Presidente non è superiore a duecentoquarantamila euro. Per le altre Fondazioni il compenso massimo del Presidente è determinato in misura inferiore al predetto limite in funzione dei parametri di cui al comma 2. Se tali parametri cambiano in misura consistente e durevole, le Fondazioni provvedono ad adeguare il compenso.

4. Per i componenti dell’Organo di Indirizzo sono previsti esclusivamente trattamenti non “corrispettivi”, ma indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell’organo e alle spese sostenute.

5. La somma complessiva corrisposta a qualunque titolo a Presidente, componenti del Consiglio di Amministrazione, dell’Organo di indirizzo, dell’Organo di controllo, di comitati e/o commissioni non può in ogni caso superare l’importo determinato applicando ad ognuno dei seguenti scaglioni, in cui può essere ripartito il patrimonio di bilancio, le relative percentuali:

a) fino a 120 milioni di euro di patrimonio: 0,40%;

b) oltre 120 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro di patrimonio: 0,10%;

c) oltre 500 milioni di euro e fino a 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,05%;

d) oltre 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,01%.

Art. 10

Incompatibilità e ineleggibilità

1.   Gli statuti specificano le ipotesi di incompatibilità previste dalla legge individuando anche ulteriori fattispecie che possono compromettere il libero ed indipendente svolgimento delle funzioni degli organi, tenuto conto, in particolare, degli incarichi politici e dell’esigenza di assicurare una discontinuità temporale, pari ad almeno un anno, tra il ruolo politico in precedenza ricoperto e la nomina in uno degli organi della Fondazione.

2.   Non possono ricoprire la carica di componente degli organi delle Fondazioni: i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane.

3.   Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico.

4.   La Fondazione, nell’esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

Art. 11

Trasparenza

1. Le Fondazioni rendono pubbliche informazioni complete sulla loro attività. Le informazioni sono rese in modo chiaro, facilmente accessibile e non equivoco al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.

2. Sono resi pubblici sui siti internet delle Fondazioni almeno i seguenti documenti: statuto, regolamenti, bilanci, documenti programmatici previsionali, informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro, bandi per le erogazioni e curricula dei componenti degli organi.

3. Le Fondazioni indicano altresì sui siti internet le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.

4. Nei bandi sono indicati: gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte.

5. Devono essere inoltre pubblicati sul sito internet i risultati della valutazione effettuata dalle Fondazioni ex post in merito all’esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

Art. 12

Cooperazione e forme di aggregazione

1.     Le Fondazioni perseguono l’efficienza e l’economicità della gestione, valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni.

2.     Le Fondazioni che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa ed operativa adeguata attivano forme di collaborazione per gestire, in comune, attività operative ovvero procedono a fusioni tra Enti.

Art .13

Attuazione del protocollo

1.   Le Parti si impegnano a valutare gli effetti del presente Protocollo e l’opportunità di rivederne il contenuto quattro anni dopo la sua sottoscrizione.

2.   Le Fondazioni adottano le modifiche statutarie di adeguamento al contenuto del presente Protocollo entro dodici mesi dalla sua sottoscrizione. Restano ferme le disposizioni statutarie e le delibere più restrittive rispetto a quelle contenute nel presente Protocollo.

SETTORI DI INTERVENTO

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